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C.M. 29/03/2002- box - fabbricati) o quote d'immobili (ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale) siti su tutto il territorio nazionale; di escludere comunque dalla maggiore detrazione tutte le unità immobiliari classificate in catasto come A/1 - A/7 - A/8 - A/9; di fissare dal 2 maggio al 30 giugno 2002 il periodo entro il quale gli interessati dovranno presentare l'istanza di aumento della detrazione. Il termine È da intendersi perentorio, pena la decadenza del beneficio per l'anno 2002. In caso di acquisto del fabbricato in data successiva al 30 giugno 2002 l'istanza potrà essere presentata dal 2 al 20 dicembre 2002. Le istanze con la relativa documentazione, dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune di Stradella, oppure inoltrate a mezzo raccomandata, entro i termini previsti. (Omissis). Il Comune di SUISIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 ai fini dell'imposta comunale sugli Immobili l'aliquota al 6 per mille per abitazione principale e al 7 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di confermare ai fini dell'I.C.I. per l'anno 2002 la quota di L. 250.000 quale detrazione spettante a tutti coloro che occupano immobili adibiti ad abitazione principale, siano essi proprietari o titolari di altri diritti reali; 3. di dare atto che con deliberazione del consiglio comunale n. 76 del 20 dicembre 2000, esecutivo ai sensi di Legge, il consiglio comunale modificando il regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. ha stabilito che "...Beneficiano dell'aliquota e della detrazione previste per l'abitazione principale le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente e esclusivamente asservita alla predetta abitazione.Al fine di usufruire delle agevolazioni di cui al presente comma i soggetti interessati dovranno presentare, in sede di prima applicazione e comunque entro la scadenza della prima rata di versamento dell'imposta, apposita comunicazione all'ufficio tributi del Comune indicando gli estremi catastali delle pertinenze dell'abitazio ne principale". (Omissis). Il Comune di SUMIRAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. in vigore per l'anno 2001, nella misura del 5,6 per mille quale aliquota unica ed indifferenziata, per edifici residenziali, non residenziali, produttivi e altri e per le aree edificabili nonchÈ la detrazione di L. 200.000 annue per l'abitazione principale. (Omissis). Il Comune di TARVISIO (provincia di Udine) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote differenziate da applicare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), nella misura del 6,8 per mille b) aliquota ridotta, nella misura del 5,5 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, degli Istituti autonomi case popolari per gli alloggi regolarmente assegnati nonchÈ nei confronti dei casi di estensione come previsti dagli artt. 3 e 4 del regolamento comunale sull'I.C.I. Il Comune di TERMENO SULLA STRADA DEL VINO (TRAMIN AN DER WEINSTRASSE) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) l'aliquota viene determinata nella misura minima prevista per Legge del 4 per mille per tutti gli immobili senza distinzione della loro destinazione b) la detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 3 deI Decreto legislativo datato 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della Legge datato 23 dicembre 1996, n. 662, rimane determinata fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, compreso le pertinenze. (Omissis). Il Comune di TERZOLAS (provincia di Trento) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, le aliquote di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito riportatoa) per gli immobili adibiti ad abitazione principale l'aliquota È fissata nella misura del 4 per mille b) per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale od alloggi non locati ed aree edificabili l'aliquota È fissata nella misura del 5. per mille c) la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente È fissata in euro 105,00 (L. 203.308) ed È rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). Il Comune di TIGLIOLE (provincia di Asti) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). delibera di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille, di determinare altresÌ la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in euro 103,29; (Omissis). Il Comune di TORRI DEL BENACO (provincia di Verona) ha adottato, il 15 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) in vigore per l'anno 2002, (omissis), nelle seguenti misure: 6,5 per mille l'aliquota ordinaria per tutte le fattispecie imponibili; 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazioni principali dal soggetto passivo ed alle pertinenze delle stesse; 2. di determinare in euro 105,00 (pari a Lire 203.308) la detrazione di imposta per l'anno 2002 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). Il Comune di TORRIONI (provincia di Avellino) ha adottato, il 26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, (omissis), l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per lo stesso esercizio finanziario dell'anno 2002. (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta sugli immobili (I.C.I.), istituita con l'articolo 1 del Decreto Legge 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5,2 per mille; 2. di istituire un'aliquota differenziata per le seconde case deI 7 per mille. (Omissis). Il Comune di TRESIGALLO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 13 ed il 20 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di applicare, per l'anno 2002, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al Titolo I, Capo I, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con aliquota unica deI 6,7 per mille. (Omissis). di riconoscere, a norma del vigente art. 8 del Decreto legislativo n. 504/1992, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, la detrazione per abitazione principale di euro 258,23 a richesta documentata dei contribuenti in particolari condizioni di disagio economico come di seguito specificate a) pensionato o portatori di handicap con attestato di invalidità civile, in condizione non lavorativa single (nucleo familiare monocomposto), con reddito complessivo 2001 non superiore a euro 8.197,72, proprietario o titolare di altro diritto reale sulla sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non più di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale altre proprietà immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenzed. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze b) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidità civile, in condizione non lavorativa con reddito complessivo 2001 di tutto il nucleo familiare non superiore a euro 13.238,34 più euro 1.012,77 per ogni persona a carico, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, autorimesse, rimesse) non più di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto o i componenti il nucleo familiare possiedono a titolo di proprietà o altro diritto reale altre proprietà immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze. Allo scopo di cui ai punti a) e b) del comma 1, si precisa: 1) per reddito complessivo si intende: redditi assoggettabile a I.R.P.E.F. (imponibile al lordo delle detrazioni e riduzioni di Legge); interessi sui depositi bancari, postali, ecc.; rendite di capitali, titoli di Stato, obbligazioni; somme e contributi erogati da enti pubblici e privati; 2) per nucleo familiare si intede: il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione indipendentemente da vincoli di parrentela o affinità; 3) per abitazione principale si intende: quella nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Per gli scopi di cui ai punti a) e b) del comma 1, nei confronti delle categorie di soggetti individuate si fa riferimento alla situazione esistente al 1 gennaio 2002. Si subordinano le agevolazioni di cui sopra al riconoscimento dei requisiti da parte del funzionario responsabile, con le seguenti modalità: entro il 31 maggio 2002 È fissato il termine per la presentazione da parte degli interessati delle domande ai fini del riconoscimento del diritto. Le domande dovranno essere presentate direttamente all'ufficio protocollo comunale o a mezzo lettera raccomandata e dovranno essere corredate di documentazione probatoria. La domanda si intende accolta qualora non venga adottato un provvedimento di diniego entro il termine del 20 giugno 2002 da parte del funzionario responsabile. (Omissis). 1. di determinare, con effetto dal 1 gennaio 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.), secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nelle seguenti misure a) aliquota ordinaria: 6 per mille b) aliquota per abitazione principale e prima pertinenza (art. 8, comma 6, reg. comunale): 5 per mille c) aliquota per abitazioni locate alle condizioni di cui all'art. 2 della L. 431/98: 2 per mille d) aliquota per immobili non locati da almeno due anni (art. 2 della L. 431/98): 8 per mille e) previa presentazione al Comune di apposita autocertificazione ai sensi della Legge n. 15/68 e successive modificazioni aliquota per abitazione concessa in uso gratuito a parenti entro il terzo grado (art. 8, lettera e) del regolamento comunale): 5 per mille. 2. di determinare l'importo della detrazione per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nella seguente misura: detrazione per immobili direttamente adibiti ad abitazione principale: euro 145,00 (L. 280.759).
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